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Sez. 6, Sentenza n. 3022 del 09/07/1997 Cc. (dep. 27/08/1997) Rv. 208847 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Pena sospesa o condonata - Revoca obbligatoria del beneficio - Formale provvedimento del giudice - Necessità - Esecuzione disposta dal Pm in mancanza del provvedimento del giudice - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208847-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

In materia di esecuzione il pubblico ministero non può disporre l'esecuzione di una pena sospesa, in mancanza di un espresso provvedimento del giudice in tal senso, anche quando esistano tutti i presupposti per la revoca obbligatoria della sospensione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)