Sez. 2, Sentenza n. 23343 del 01/03/2016 Ud. (dep. 06/06/2016) Rv. 267080 - 01
REATO - REATO PERMANENTE | Contestazione in forma cosiddetta "aperta" - Esclusiva rilevanza processuale - Verifica in concreto della protrazione della condotta criminosa - Necessità .
REATO - REATO PERMANENTE
In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il principio deve trovare rigorosa applicazione, soprattutto nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui una successione di leggi abbia determinato effetti modificativi "in pejus" del trattamento sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)