diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7117 del 02/12/1986 (Rv. 449197 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - LESIONI PERSONALI CAGIONATE AD UN IMPIEGATO PUBBLICO - INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DELL'ENTE PUBBLICO. *
Stato
decisa il 1986-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449197-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - LESIONI PERSONALI CAGIONATE AD UN IMPIEGATO PUBBLICO - INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DELL'ENTE PUBBLICO. *

Colui che, con un suo fatto doloso o colposo, abbia cagionato ad un impiegato pubblico lesioni personali da cui sia derivata una Invalidità temporanea assoluta, con la conseguente sospensione della prestazione del servizio da parte dell'impiegato, deve risarcire all'ente pubblico, dal quale questo dipende, il danno consistente negli stipendi che, in virtù di una norma legislativa o regolamentare, l'ente abbia corrisposto all'impiegato in assenza dal servizio, essendo in contrario irrilevante che il lavoratore non sia stato sostituito o che il danno subito dal creditore dalla prestazione lavorativa non sia stato né definitivo (per l'avvenuta ripresa della prestazione lavorativa interrotta) né irreparabile (per l'avvenuta sostituzione del lavoratore infortunato), atteso, in particolare, che la corrispettività dello stipendio o del salario (aventi funzione non alimentare ma retributiva) dev'essere intesa con riguardo non a ciascun periodo di lavoro ma all'intera posizione soggettiva contrattuale del lavoratore ed al suo status di collaboratore del datore di lavoro nella cui organizzazione si trova inserito. (V 5562/84, mass n 437232; (V 555/84, mass n 432786; (V 3850/82, mass n 421816; (V 763/82, mass n 418583; (V 6008/80, mass n 409783; (V 2105/80, mass n 405759; (V 2105/80, mass n 405760; (V 779/79, mass n 396964; (V 3507/78, mass n 392993; (V 2135/72, mass n 359388; (V 1008/72, mass n 357329; (V 174/71, mass n 349562).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)