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Sez. 4, Sentenza n. 19267 del 02/04/2014 Ud. (dep. 09/05/2014) Rv. 259370 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Droghe cosiddette "leggere" - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Illegalità sopravvenuta della pena - Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259370-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sei di reclusione, espressamente riferendosi alla sanzione edittale minima, divenuta, per effetto della pronuncia di incostituzionalità, il limite edittale massimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)