Sez. 4, Sentenza n. 21064 del 14/05/2014 Ud. (dep. 23/05/2014) Rv. 259382 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Droghe cosiddette "leggere" - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Rideterminazione della pena - Annullamento con rinvio.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del nuovo trattamento sanzionatorio (Conf. nn. 22282, 22283, 23009 e 24613/14 non mass.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)