Sez. 6, Sentenza n. 24254 del 10/03/2009 Ud. (dep. 11/06/2009) Rv. 244276 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Provvedimento di autorizzazione alla citazione - Mancata indicazione della data dell'udienza - Omessa citazione - Conseguenze.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice non può comportare la decadenza dalla prova, qualora nel decreto di autorizzazione (art. 468, comma secondo, cod. proc. pen.) non sia stata indicata la data dell'udienza. In tal caso, il giudice deve rinviare il dibattimento per l'assunzione dei testi non citati o, in alternativa, revocare l'ammissione di tali prove, se ritenute superflue, a norma dell'art. 495, comma quarto, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)