Sez. 3, Sentenza n. 45450 del 22/10/2008 Ud. (dep. 09/12/2008) Rv. 241684 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Mancata citazione dei testimoni ammessi - Decadenza - Esclusione.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione per l'udienza dei testimoni già ammessi dal giudice non può, per ciò solo, comportare la decadenza dalla prova, salvo che il giudice, ritenendo la stessa superflua, non provveda motivatamente a revocarla.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)