Sez. 1, Sentenza n. 48357 del 09/11/2004 Cc. (dep. 15/12/2004) Rv. 229345 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Fatti diversi connessi a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) e c), limitatamente al vincolo teleologico - Divieto della cosiddetta "contestazione a catena" - Decorrenza della durata di successivi provvedimenti coercitivi dalla data dell'esecuzione o notificazione della prima ordinanza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Allorché nei confronti della stessa persona siano emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, i termini di durata delle misure disposte con le ordinanze successive alla prima sono retrodatati al momento di esecuzione o notificazione di quest'ultima, purché i fatti in relazione ai quali sono applicate le ulteriori misure risultino commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e siano legati a quelli per cui questa fu disposta dal rapporto di connessione qualificata di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. e sempre che le condizioni per l'emissione degli ulteriori provvedimenti coercitivi siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti con cui sussiste la predetta connessione, restando irrilevante, ai fini dell'operatività del divieto della cosiddetta "contestazione a catena" e dei suoi effetti, la circostanza che quelle condizioni fossero, o non, desumibili dagli atti alla data dell'emissione della prima ordinanza o comunque in altri momenti anteriori a quello del citato rinvio a giudizio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilievo dirimente alla circostanza che i gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata posti a fondamento di ordinanza custodiale posteriore di circa due anni ad altra, emessa per associazione per delinquere, fossero emersi successivamente all'emissione di quest'ultima, inferendone automaticamente, come effetto, l'inapplicabilità, per questo solo fatto, dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.) V. Corte cost., 28 marzo 1986 n. 89; n. 221 e 349 del 1996; n. 20 del 1999; n. 244 del 2003
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)