diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 937 del 07/03/1977 (Rv. 384553 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI - INDENNITA AGGIUNTIVA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PREVISTO DALL'ART 121 DEL REGOLAMENTO PER DETTO PERSONALE - SOSTITUZIONE EX LEGGE N 1561 DEL 1960 - MAGGIORAZIONE PREVISTA DALL'ART 140 DELLO STESSO REGOLAMENTO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384553-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI - INDENNITA AGGIUNTIVA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PREVISTO DALL'ART 121 DEL REGOLAMENTO PER DETTO PERSONALE - SOSTITUZIONE EX LEGGE N 1561 DEL 1960 - MAGGIORAZIONE PREVISTA DALL'ART 140 DELLO STESSO REGOLAMENTO - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*

Non e censurabile in Cassazione la sentenza del merito, secondo cui l'art 121 del regolamento per il personale del Banco di Napoli (deliberato dal consiglio d'amministrazione il 22 gennaio 1969) nella parte in cui prevede un'indennita aggiuntiva di cessazione del rapporto di lavoro, deve ritenersi sostituito di diritto dalla legge 18 dicembre 1960 n 1561, che disciplina la corresponsione dell'indennita d'anzianita, e che, di conseguenza, il lavoratore posto in congedo per anzianita non ha diritto all'eccezionale maggiorazione dell'indennita aggiuntiva, di cui all'art 140 dello stesso regolamento, posto che detta maggiorazione non costituisce un 'premio di fedeltà dotato di una propria autonomia, ma e previsto come parte integrativa della stessa indennita aggiuntiva. (V 4008/75, mass n 378300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)