Sez. 3, Sentenza n. 1519 del 27/03/1996 Cc. (dep. 06/05/1996) Rv. 205449 - 01
Caccia - Agenti di vigilanza | Agenti dell'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) - Poteri di vigilanza conferiti dalla legge sulla caccia - Potere di procedere a sequestro penale delle armi - Attribuzione - Esclusione.
Caccia - Agenti di vigilanza
Le guardie zoofile dell'Ente Nazionale Protezione animali, che ha la natura di persona giuridica di diritto privato, non possono in nessun caso assumere la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere al sequestro delle armi quando rilevano un'infrazione alla legge sulla caccia in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento indicati dall'art. 28 comma primo e quinto della legge 11 novembre 1992 n. 157 che la legge conferisce loro.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)