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Sez. F, Sentenza n. 41646 del 27/08/2013 Ud. (dep. 08/10/2013) Rv. 257229 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Guardie volontarie - Potere di procedere al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257229-01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla applicazione della l. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, con la conseguenza che alle stesse non è consentito di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, che spetta, ex art. 28 della citata legge, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)