Sez. 5, Sentenza n. 50061 del 07/11/2016 Ud. (dep. 24/11/2016) Rv. 268628 - 01
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Guardie volontarie - Qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA
Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, con la conseguenza che alle stesse non è consentito, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sulla caccia, di costringere i sottoposti al controllo a non allontanarsi dai luoghi o di limitarne comunque la libertà di movimento. (Fattispecie in tema di violenza privata).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)