Sez. 6, Sentenza n. 727 del 18/10/2006 Cc. (dep. 16/01/2007) Rv. 235549 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Ostative - Convenzione Europea di estradizione - Pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti - Persona raggiunta da misura cautelare nella fase delle indagini preliminari - Situazione idonea ad impedire l'emissione di sentenza favorevole all'estradizione - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione Europea di estradizione del 1957, costituisce ostacolo giuridico idoneo ad impedire, a norma del primo comma dell'art. 705 cod. proc. pen., l'emissione della sentenza favorevole all'estradizione, la sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari in Italia per lo stesso fatto, in relazione al quale è stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)