Sez. 6, Sentenza n. 38850 del 18/09/2008 Cc. (dep. 15/10/2008) Rv. 241262 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Ostative - Convenzione Europea di estradizione - Pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti - Nozione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, la pendenza del procedimento penale, rilevante ai fini dell'art. 705, comma primo cod.proc.pen., si realizza con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 cod.proc.pen. ovvero con la sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari in Italia per lo stesso fatto, in relazione al quale è stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)