Sez. 5 - , Sentenza n. 44153 del 13/06/2018 Cc. (dep. 04/10/2018) Rv. 274177 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE - Decisione sulla richiesta di riesame e successiva ordinanza del tribunale ex art. 309 cod. proc. pen. - Termine per il deposito - "Dies a quo" - Individuazione - Data del deposito del dispositivo in cancelleria.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame - il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)