Sez. 1, Sentenza n. 26399 del 28/02/2018 Cc. (dep. 11/06/2018) Rv. 273364 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione sulla richiesta di riesame e successiva ordinanza del Tribunale ex art. 309 cod. proc. pen. - Termini per il deposito - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni (differibile fino a quarantacinque) entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio. (In motivazione la Corte ha precisato che il dispositivo deve comunque essere pubblicato e non meramente deliberato nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)