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Sez. 1, Sentenza n. 26399 del 28/02/2018 Cc. (dep. 11/06/2018) Rv. 273364 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione sulla richiesta di riesame e successiva ordinanza del Tribunale ex art. 309 cod. proc. pen. - Termini per il deposito - Individuazione.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273364-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni (differibile fino a quarantacinque) entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio. (In motivazione la Corte ha precisato che il dispositivo deve comunque essere pubblicato e non meramente deliberato nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)