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Sez. 2, Sentenza n. 19313 del 13/04/2017 Cc. (dep. 21/04/2017) Rv. 270015 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione sulla richiesta di riesame e successiva ordinanza del Tribunale ex art. 309 cod. proc. pen. - Termini per il deposito - Individuzione.
Stato
decisa il 2017-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270015-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza decorre dal deposito del dispositivo e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di specie, i termini erano da considerare comunque rispettati, in quanto, anche seguendo la tesi del ricorrente, contraria al principio affermato, il "dies a quo" sarebbe decorso dalla data di chiusura e non di apertura della camera di consiglio, protrattasi oltre 24 ore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)