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Sez. 5, Sentenza n. 31404 del 26/05/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 229976 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - riapertura delle indagini | Procedimento contro ignoti o per reato perseguibile a querela - Mancanza della querela - Successiva presentazione - Autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il decreto di archiviazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229976-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - riapertura delle indagini

In tema di archiviazione, la previsione della autorizzazione alla riapertura delle indagini non opera quando l'archiviazione sia stata disposta per essere rimasti ignoti gli autori del reato o per mancanza di una condizione di procedibilità, successivamente e ritualmente intervenuta, e nemmeno può influire sull'esercizio della azione penale per un reato perseguibile a querela, quando l'archiviazione abbia avuto ad oggetto un reato perseguibile di ufficio. (Fattispecie nella quale, dopo l'archiviazione disposta in relazione a fatti integranti i reati di lesioni e danneggiamento, si era proceduto, a seguito di richiesta di avocazione proposta dall'imputato al P.G., senza seguire la procedura prevista dall'art. 414 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)