Sez. 1, Sentenza n. 19892 del 11/02/2003 Ud. (dep. 30/04/2003) Rv. 224881 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Procedimento contro ignoti - Autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini per motivi del tutto contingenti, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST., Costituzione art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)