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Sez. 1, Sentenza n. 4857 del 01/10/1996 Cc. (dep. 19/11/1996) Rv. 206004 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Indagini successive all'archiviazione - Autorizzazione - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206004-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI

In base a considerazioni tanto di ordine letterale quanto di ordine logico-sistematico, deve ritenersi che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, prevista dall'art. 414 cod. proc. pen., sia necessaria, una volta intervenuto provvedimento di archiviazione, anche quando detto provvedimento sia stato pronunciato, ai sensi dell'art. 415 cod. proc. pen., per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Ne consegue che, in caso di indagini condotte in assenza della suindicata autorizzazione, i relativi atti sono colpiti di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)