Sez. 4, Ordinanza n. 31355 del 04/05/2005 Cc. (dep. 19/08/2005) Rv. 231742 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - riapertura delle indagini | Contro ignoti - Autorizzazione del Gip - Necessità - Esclusione - Apposizione di un termine alle indagini - Irrilevanza.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - riapertura delle indagini
In tema di indagini preliminari, il procedimento relativo agli indagati ignoti non richiede l'applicazione delle garanzie imposte a tutela della persone già individuata. Ne consegue che deve ritenersi non necessaria sia l'autorizzazione del GIP per la riapertura delle indagini, sia l'obbligo di apposizione di un termine nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini medesime (ha precisato la Corte che tale termine, se dal Gip apposto, deve ritenersi "tamquam non esset").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)