Sez. 2, Sentenza n. 5497 del 29/01/2016 Cc. (dep. 10/02/2016) Rv. 266337 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso "per saltum" in cassazione - Provvedimenti impugnabili - Ordinanza emessa in seguito a perdita di efficacia della precedente - Ricorso "per saltum" - Ammissibilità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni delle misure coercitive, è ammissibile la proposizione del ricorso "per saltum" avverso il nuovo provvedimento cautelare emesso a seguito della perdita di efficacia della precedente ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 309, Cod. Pen. art. 310, Cod. Pen. art. 311
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)