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Sez. 2, Sentenza n. 5497 del 29/01/2016 Cc. (dep. 10/02/2016) Rv. 266337 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso "per saltum" in cassazione - Provvedimenti impugnabili - Ordinanza emessa in seguito a perdita di efficacia della precedente - Ricorso "per saltum" - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266337-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni delle misure coercitive, è ammissibile la proposizione del ricorso "per saltum" avverso il nuovo provvedimento cautelare emesso a seguito della perdita di efficacia della precedente ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 309, Cod. Pen. art. 310, Cod. Pen. art. 311

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)