Sez. 3, Sentenza n. 49997 del 06/11/2015 Cc. (dep. 18/12/2015) Rv. 266663 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso "per saltum" in cassazione - Provvedimenti impugnabili - Ordinanza emessa in seguito a perdita di efficacia della precedente - Ricorso "per saltum" - Conversione del ricorso in istanza di riesame - Conseguenze - Trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni avverso le ordinanze applicative di misure cautelari, il ricorso "per saltum" h previsto, dall'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., avverso le sole ordinanze "che dispongono una misura coercitiva"; ne deriva che, qualora venga impugnato direttamente per cassazione un nuovo provvedimento cautelare, emesso dopo la perdita di efficacia della precedente ordinanza, gli atti devono essere trasmessi - convertito il ricorso in istanza di riesame - al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)