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Sez. L, Sentenza n. 6162 del 27/03/2004 (Rv. 571605 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto di agenzia commerciale - Determinazione - Disciplina ex art. 1751 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 D.Lgs. n. 303 del 1991 - Deroga ad opera della contrattazione collettiva - Validità - Condizioni - Momento di riferimento per l'accertamento - Valutazione "ex ante" - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571605-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, attuativo della Direttiva comunitaria n. 86/653, vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti; non trattandosi, peraltro, di una inderogabilità assoluta ed essendo consentita alle parti la deroga non pregiudizievole per l'agente, deve ritenersi ugualmente consentita alla contrattazione collettiva una modificazione pattizia di quei criteri, considerato l'ampio spazio che alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l'ordinamento italiano. In ogni caso, la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o meno pregiudizievole per l'agente, rispetto a quella legale, con la conseguenza, nella prima ipotesi, della nullità della clausola, deve essere operata "ex ante", non potendosi né sul piano obiettivo né su quello dell'affidamento delle parti, specie in un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo, che tale rapporto sono destinate a regolare nel suo ulteriore svolgimento, alla luce del risultato economico che al momento della sua cessazione le parti conseguirebbero a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)