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Sez. L, Sentenza n. 2383 del 07/02/2004 (Rv. 569972 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Deroga mediante accordo individuale o contratto collettivo - Ammissibilità - Limiti - Raffronto fra disciplina legale e disciplina convenzionale - Valutazione ex ante - Necessità - Valutazione in concreto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569972-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303 (attuativo della Direttiva Comunitaria n. 86/653), vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare a svantaggio dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti; non trattandosi di una inderogabilità assoluta ed essendo consentita alle parti la deroga non pregiudizievole per l'agente, deve ritenersi ugualmente consentita alla contrattazione collettiva una modificazione pattizia di quei criteri, considerato l'ampio spazio che alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l'ordinamento italiano. La valutazione se la regolamentazione pattizia sia o meno pregiudizievole per l'agente rispetto a quella legale deve essere operata ex ante, mediante raffronto in astratto delle due regolamentazioni e non in concreto, cioè in base ai risultati finali dell'attività dell'agente, non potendosi, né sul piano obbiettivo, né sul piano dell'affidamento delle parti, specie con riferimento a un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo del rapporto alla luce del risultato economico che le parti conseguirebbero in concreto alla cessazione del rapporto a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)