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Sez. L, Sentenza n. 15726 del 21/10/2003 (Rv. 567549 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Deroga mediante accordo individuale o contratto collettivo - Ammissibilità - Limiti - Raffronto fra discipline legale e disciplina convenzionale - Valutazione ex ante - Necessità- Valutazione in concreto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567549-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'articolo 1751 del codice civile (come sostituito dall'articolo 4 D.Lgs n. 303 del 1991) vieta alle parti di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti, tuttavia, trattandosi di una inderogabilità relativa, deve ritenersi consentito, sia alle parti che alla contrattazione collettiva, introdurre deroghe alla disciplina legale, purché non pregiudizievoli per l'agente; la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o meno pregiudizievole per l'agente rispetto a quella legale deve essere operata ex ante, non essendo corretto sul piano dell'affidamento delle parti, specie con riferimento a un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo del rapporto (e che tale rapporto sono destinate a regolare nel corso del suo svolgimento), alla luce del risultato economico che le parti conseguirebbero in concreto a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)