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Sez. L, Sentenza n. 12136 del 24/11/1995 (Rv. 494780 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Imprese anteriori alla legge n. 88 del 1989 - Inquadramento - Provvedimenti di classificazione adottati dall'I.N.P.S. "ex" testo unico assegni familiari e decreti ministeriali di aggregazione - Carattere ostativo ad una diversa classificazione ex art. 2195 cod. civ. - Esclusione - Classificazione giudiziale - Carattere autonomo - Disciplina transitoria ex art. 49 legge citata - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494780-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali e con riguardo ai datori di lavoro che abbiano iniziato la loro attività anteriormente al 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - il cui art. 49 ha (non retroattivamente) dettato la nuova disciplina della materia prevedendo nuovi ed uniformi criteri di inquadramento delle imprese a tutti i fini previdenziali - i provvedimenti di classificazione delle aziende adottati dall'I.N.P.S. d.P.R. n. 797 del 1955 (di approvazione del testo unico sugli assegni familiari) e, per le aziende non rientranti in alcuna delle categorie produttive da tale norma indicate, i decreti ministeriali di aggregazione di cui al successivo art. 34 dello stesso d.P.R., non ostano ad una diversa classificazione delle aziende medesime in base ai criteri previsti dall'art. 2195 cod. civ. (richiamato a tal fine dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n.967, come modificato dall'art.4 della legge 15 marzo 1973, n.44); alla quale(classificazione) in caso di controversia su diritti soggettivi il giudice può procedere prescindendo da quella dei suddetti provvedimenti amministrativi, senza che in contrario abbia rilievo la disciplina transitoria contenuta nel terzo comma del menzionato art. 49 della legge n. 88, da interpretarsi nel senso che conservano validità gli inquadramenti disposti in conformità alla normativa ed ai criteri previgenti alla data del 28 marzo 1989 qualunque ne sia la fonte e quand'anche il provvedimento relativo al periodo anteriore alla predetta data sia intervenuto successivamente. 1

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)