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Sez. 6, Sentenza n. 1324 del 16/12/1997 Ud. (dep. 04/02/1998) Rv. 209779 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Dichiarazione formale di contumacia - Omissione - Nullità della sentenza. Esclusione - Dichiarazione del giudice di procedersi oltre nel dibattimento stante l'assenza di un impedimento dell'imputato - Sufficienza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209779-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE

L'omissione della formale dichiarazione di contumacia non integra, di per sè sola, alcuna nullità della sentenza poiché una simile sanzione non è prevista dall'ordinamento processuale. Il sistema delle garanzie delineato dal codice di rito non si conforma infatti a criteri di mera formalità espressiva ma a quelli del rispetto delle forme funzionali alla tutela delle varie espressioni del diritto di difesa. Ciò che conta è che il giudice abbia concretamente valutato, offrendone adeguata motivazione, l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato e che abbia manifestato la decisione di procedere oltre nel dibattimento. (Nella specie, il giudice del dibattimento, rilevato che non era configurabile, sulla base della documentazione medica prodotta, l'assoluta impossibilità a comparire dell'imputato, aveva disposto "procedersi oltre nel dibattimento", senza formale dichiarazione della contumacia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)