Sez. 6 - , Sentenza n. 5221 del 18/09/2019 Ud. (dep. 07/02/2020) Rv. 278451 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Abrogazione del reato di millantato credito previsto nell’art. 346, comma secondo, cod. pen. - Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa - Insussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto in quest'ultima fattispecie non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 com. 2, Cod. Pen. art. 346 bis, Cod. Pen. art. 640 com. 1, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. S CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)