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Sez. 5, Sentenza n. 10476 del 03/07/2003 (Rv. 564750 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Rimborso - Termine di tre anni dal pagamento - Richiesta di restituzione - Tempestività della domanda - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564750-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese ed al fine di verificare la tempestività della relativa istanza in riferimento al termine di decadenza triennale di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, è applicabile il principio generale secondo il quale, poiché gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico del diritto che deve essere esercitato, per legge o per contratto, entro un dato termine, il verificarsi di tale effetto non può essere subordinato alla ricezione di tali atti da parte del destinatario, essendo la qualifica di atti recettivi correlata ad esigenze di tutela del destinatario, non sussistenti in caso di decadenza. Ne consegue che la tempestività dell'istanza di rimborso va riportata alla data della presentazione per la spedizione ai servizi postali, nessun effetto preclusivo potendo derivare dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della raccomandata contenente l'istanza stessa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)