Sez. L, Sentenza n. 2485 del 09/04/1986 (Rv. 445578 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA "EX NUNC" - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA "EX NUNC" - CONDIZIONI.*
La revoca ex nunc della pensione d'Invalidità è legittima non soltanto quando vi sia stato un miglioramento delle condizioni fisio-psichiche dell'assicurato, ma anche quando, indipendentemente dal mutamento di tali condizioni e persino dal loro peggioramento, l'assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno oltre i limiti pensionabili ovvero quando risulti che la riduzione della stessa capacità al disotto dei detti limiti legali non si sia mai verificata e che, conseguentemente, la pensione sia stata ingiustificatamente concessa in Sede amministrativa. (Conf 5388/85, mass n 442624; (Conf 2809/84, mass n 434844).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)