Sez. 1, Sentenza n. 4239 del 12/02/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153368 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTÀ OMICIDA - ELEMENTI DI PROVA - MOVENTE - VALORE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTÀ OMICIDA - ELEMENTI DI PROVA - MOVENTE - VALORE.*
Nel delitto di omicidio volontario, la prova della volontà di uccidere deve essere ricercata nelle concrete circostanze con le quali è stata effettuata l'Azione, in base ad elementi di sicuro valore sintomatico (quali i mezzi usati, la distanza fra arma e bersaglio, le regioni del corpo colpite, la reiterazione dei colpi e simili), mentre il movente - essendo varie per intensità le reazioni di ciascun individuo agli stimoli esterni - costituisce un elemento sussidiario sul quale è necessario indagare per una più approfondita valutazione degli elementi obiettivi qualora questi, da soli, non siano sufficienti al giudizio. (Conf mass n 142954; (Conf mass n 144427 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)