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Sez. L, Sentenza n. 9792 del 18/06/2003 (Rv. 564415 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Determinazione della data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità ex art. 1 della legge n. 335 del 1995 - Dirigenti di aziende industriali - Ricongiunzione presso l'INPDAI dei precedenti periodi di contribuzione maturati presso l'INPS - Riferimento alla data di raggiungimento della richiesta anzianità - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564415-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Nel caso di ricongiunzione presso l'INPDAI dei periodi di contribuzione precedentemente versati all'INPS, ex art. 5 legge n. 44 del 1973, ai fini della determinazione della data da cui è consentito all'interessato il pensionamento di anzianità, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma ventinovesimo, della legge n. 335 del 1995 e dalla tabella e) ivi allegata, è necessario fare riferimento al giorno in cui il lavoratore raggiunge la richiesta anzianità (coincidente con la scadenza del quinquennio contributivo maturato presso l'INPDAI) e non a quello, posteriore, di decorrenza degli effetti del trattamento previdenziale, atteso che il legislatore - nel predisporre il sistema delle c.d. "finestre" delineato con la suddetta legge n. 335 del 1995 - ha inteso esplicitamente valorizzare il distinto momento in cui vengono a maturarsi di fatto tutti gli elementi costitutivi della pensione richiesta a prescindere dal momento in cui il relativo diritto può esser fatto valere.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)