Sez. 3, Sentenza n. 5280 del 17/09/1980 (Rv. 409124 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DERIVANTE DALLA PERDITA DI UN BENE - DETERMINAZIONE - CRITERI - VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DERIVANTE DALLA PERDITA DI UN BENE - DETERMINAZIONE - CRITERI - VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA.*
A norma degli artt 1223 e 2056 cod civ, il risarcimento deve essere tale da coprire per intero il pregiudizio economico subito dal danneggiato in seguito all'atto illecito altrui, tenuto conto di tutti i fattori eventualmente sopravvenuti durante il corso del giudizio sino alla decisione finale, comportanti un aggravio ovvero una riduzione del danno originario. Pertanto, trattandosi di danno derivante dalla perdita di un determinato bene, non si puo aprioristicamente considerare il conseguente pregiudizio economico come coperto per intero da una somma pari al valore del bene medesimo in un dato momento, integrato dell'entita della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla liquidazione finale, per la inidoneita di questo criterio a determinare il valore del bene colpito dall'evento dannoso, ma e necessario - al fine di una completa reintegrazione della sfera patrimoniale lesa dall'atto illecito - tenere presente il valore del bene al momento della liquidazione del danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)