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Sez. 6, Sentenza n. 10022 del 03/10/1996 Ud. (dep. 22/11/1996) Rv. 206366 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Immediatamente esecutiva - Beneficio della sospensione condizionale della pena - Possibilità di subordinarlo alla corresponsione della provvisionale entro termine anteriore della sentenza definitiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206366-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE

In tema di provvisionale disposta ai sensi dell'art. 539 comma secondo cod. proc. pen., essendo il relativo provvedimento munito di efficacia immediata "ex lege" (art. 540 comma secondo cod. pen.), è ammissibile, secondo valutazione discrezionale del giudice di merito, far dipendere la concessione del beneficio della sospensione della pena dalla avvenuta corresponsione della somma, a detto titolo determinato, entro un termine con scadenza anteriore alla sentenza definitiva di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 540 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)