Sez. 3, Sentenza n. 16893 del 30/10/2014 Ud. (dep. 23/04/2015) Rv. 263230 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Condanna a provvisionale - Sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale in un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza - Ammissibilità - Sussistenza.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)