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Sez. 2, Sentenza n. 35351 del 17/09/2010 Ud. (dep. 30/09/2010) Rv. 248545 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sospensione condizionale della pena - Adempimento delle obbligazioni civili - Indicazione di un termine per l'adempimento - Violazione del divieto della "reformatio in peius" - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248545-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che fissi il termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, non indicato dal giudice di primo grado che, peraltro, al pagamento della provvisionale aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)