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Sez. 5, Sentenza n. 30889 del 16/06/2005 Ud. (dep. 12/08/2005) Rv. 232215 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - testimoni | Omessa citazione del teste - Revoca della prova ammessa - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232215-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - testimoni

In tema di prova testimoniale, qualora, a seguito del decreto di autorizzazione, ex art. 468, comma secondo, cod. proc. pen., la parte non provveda alla citazione del testimone, il giudice non può perciò solo revocare la prova ammessa, a meno che non si tratti di prova superflua, ex art. 495, comma quarto, cod. proc. pen.; pertanto, l'omessa citazione del teste non ha alcuna incidenza in ordine ai criteri di ammissione della prova, mentre l'eventuale irrilevanza di essa deve essere motivata, considerato anche che sussiste l'obbligo normativamente imposto di sentire le parti prima dell'adozione del provvedimento di revoca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)