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Sez. U, Sentenza n. 1208 del 17/02/1983 (Rv. 425993 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI MUTUALISTICI CON INCARICHI AMBULATORIALI - RAPPORTO CON L'I.N.A.M. - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - SUSSISTENZA - DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425993-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI MUTUALISTICI CON INCARICHI AMBULATORIALI - RAPPORTO CON L'I.N.A.M. - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - SUSSISTENZA - DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*

Il rapporto tra l'i.N.A.M. ed i medici mutualistici con incarico ambulatoriale, non rientra nello schema del rapporto di pubblico impiego, difettando dell'essenziale elemento della subordinazione, ma integra un rapporto di prestazione d'opera professionale a carattere continuativo e coordinato, riconducibile ai rapporti cosiddetti di parasubordinazione contemplati dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario per le relative controversie. A tale configurazione non osta né la dettagliata regolamentazione delle modalità e degli orari di lavoro, essa attinendo all'esigenza di organizzazione e funzionalità del pubblico servizio ed a quella di specificazione degli obblighi di prestazione assunti dai sanitari, nella cui esecuzione, peraltro, non si evidenziano ulteriori vincoli di natura gerarchica o assoggettamento a direttive di volta in volta concretamente impartite; né la prevista procedura di concorso per il conferimento degli incarichi, essa consistendo semplicemente nella formazione di una graduatoria per titoli; né infine il richiamo, contenuto nelle anzidette convenzioni, ad istituti propri del rapporto di lavoro subordinato (permessi annuali retribuiti, trattamento per malattia, chiamata alle armi, elezioni a cariche pubbliche, indennità di fine rapporto), che esprime soltanto l'esigenza di un'accentuata tutela del rapporto in esame, in conformità al suo carattere di parasubordinazione. (Conf 3559/82, mass n 421530; (Conf 1152/82, mass n 419034; (Conf 5780/81, mass n 416491; (Conf 3499/81, mass n 414098; (Conf 3498/81, mass n 414097; (Conf 3307/79, mass n 399703; (Conf 983/79, mass n 397179).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)