Sez. U, Sentenza n. 3307 del 12/06/1979 (Rv. 399703 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICO SPECIALISTA IMPIEGATO AD ORARIO PARZIALE PRESSO L'INAIL - OPZIONE PER L'APPLICAZIONE IN SUO FAVORE DEL CAPITOLATO APPROVATO CON DM 22 NOVEMBRE 1967 - DOMANDA NEI CONFRONTI DELL'INAIL FONDATA NON SUL PREGRESSO RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO, MA SUL RAPPORTO INSTAURATO IN VIRTU DELLA PREDETTA OPZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICO SPECIALISTA IMPIEGATO AD ORARIO PARZIALE PRESSO L'INAIL - OPZIONE PER L'APPLICAZIONE IN SUO FAVORE DEL CAPITOLATO APPROVATO CON DM 22 NOVEMBRE 1967 - DOMANDA NEI CONFRONTI DELL'INAIL FONDATA NON SUL PREGRESSO RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO, MA SUL RAPPORTO INSTAURATO IN VIRTU DELLA PREDETTA OPZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La domanda, con la quale un medico specialista dell'Inail, impiegato ad orario parziale, sostenga di aver validamente optato per l'applicazione in suo favore del capitolato approvato con DM 22 novembre 1967, come consentito dalle Disposizioni transitorie del capitolato medesimo, ed avanzi nei confronti dell'istituto pretese fondate non sul pregresso rapporto di pubblico impiego, ma bensi sul rapporto instaurato in forza di tale opzione (nella specie, diritto alla conservazione dell'incarico fino al compimento del settantesimo anno di eta, con le relative conseguenze economiche), e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva del giudice amministrativo, atteso che il secondo degli indicati rapporti, invocato come titolo della domanda stessa, ha natura libero-professionale, per difetto di vincolo di subordinazione, mentre resta irrilevante, al fine della giurisdizione, ogni questione sulla validita ed operativita della menzionata scelta, attinente al fondamento della pretesa sul merito. (V 326/76, mass n 379006).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DM 08/11/1963, DM 22/11/1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)