Sez. U, Sentenza n. 16557 del 16/07/2009 (Rv. 609010 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Elementi costitutivi del fatto - Difetto di laboriosità - Condizione dell'illecito - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora risulti reiterato, grave e ingiustificato, mentre la scarsa laboriosità del magistrato, che è indice di non giustificabilità del ritardo, non costituisce "condicio sine qua non" ai fini della configurabilità dell'illecito.
Riferimenti normativi: Legge 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 1 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)