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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 231 del 1982

Decisione
decisa il 1982-12-13, depositata il 1982-12-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:231
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14251

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Coltivazione di modiche quantità di sostanze stupefacenti
  • Previsione di trattamento sanzionatorio non differenziato in ragione della quantità di sostanze coltivate
  • Ragionevolezza
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui dette norme assoggettano allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanza stupefacente e chi ne coltivi quantità non modiche, in quanto la coltivazione è comportamento idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti nel territorio nazionale non essendo, peraltro, valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione relativa agli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento sanzionatorio per chi importa quantità modiche o non modiche di sostanze stupefacenti, perché già decisa con la sent. n. 170 del 1982.

Norme impugnate

  • art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 26 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 28 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 21 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della legge predetta, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 3 dicembre 1979 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Rejna Alfonso ed altra, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980; 2) ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dal Giudice istruttore del Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Cretti Giulietto, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 2 dicembre 1981; 3) ordinanza emessa il 26 giugno 1981 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Carosi Giovanni, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 6 gennaio 1982; 4) ordinanza emessa il 2 novembre 1981 dal Tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Mileto Luigi, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10 marzo 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Como ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui tale complesso normativo sottopone a sanzione penale l'importazione di modica quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo una pena edittale identica a quella comminata per l'importazione di quantità non modica; che il Tribunale di Catania, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovereto e il Tribunale di Macerata hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del complesso normativo costituito dagli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti (nella specie, canapa indiana) e chi coltivi quantità non modiche.
punto 2
Considerato che la prima questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 170 del 1982, che non vengono addotti nuovi profili e che la stessa va quindi ritenuta manifestamente infondata; che gli argomenti contenuti nella menzionata sentenza valgono a far ritenere manifestamente infondata la questione relativa alla coltivazione, in quanto anche la coltivazione è comportamento idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti sul territorio nazionale e risulta anzi di maggior pericolosità, non essendo valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente infondata: 1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; 2) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; questioni promosse dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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