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Sez. 1, Sentenza n. 44327 del 18/07/2013 Cc. (dep. 31/10/2013) Rv. 257638 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misura patrimoniale disgiunta da quella personale. - Pericolosità sociale - Accertamento - Necessità - Principio di irretroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257638-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

La previsione contenuta nell'art. 2 bis, comma sesto bis, legge n. 575 del 1965, secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche disgiuntamente da quelle personali, non fa mutare la natura giuridica della confisca di prevenzione, che non è sottoposta al principio di irretroattività, e che, ai sensi dell'art. 200 cod. pen., può essere applicata anche ai fatti precedenti alla entrata in vigore della legge citata. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il giudice deve comunque accertare la pericolosità sociale del proposto ai fini della applicazione della misura patrimoniale, ancorché ne venga esclusa l'attualità). (Conf. n. 40001 del 2013 non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 6 bis CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 22 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)