Sez. 1, Sentenza n. 39204 del 17/05/2013 Cc. (dep. 23/09/2013) Rv. 256141 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misura di prevenzione patrimoniale - Modifiche introdotte dalla l. n. 94 del 2009 - Applicabilità anche alle fattispecie realizzatesi prima della l. n. 94 cit. - Configurabilità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
La previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009, che modificando l'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge citata. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il venir meno del presupposto della pericolosità sociale non ha modificato la natura della confisca di prevenzione, da intendersi sempre come sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., per cui ad essa si applica il disposto dell'art. 200 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)