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Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 14/03/1981 (Rv. 412072 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DELIBERAZIONE RELATIVA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412072-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DELIBERAZIONE RELATIVA - CRITERI.*

L'art 274, comma primo, cod civ, nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151 (riforma del diritto di famiglia), pur sottolineando l'esigenza della specificita degli elementi di valutazione, ha necessita di circostanze concrete e non di meri indizi, che facciano apparire giustificata l'Azione di dichiarazione giudiziale di paternita e maternita, non ha modificato la natura sommaria della preliminare deliberazione prevista dalla norma medesima. Tale valutazione, quindi, deve mantenersi sul piano della probabilita al limitato scopo di dare ingresso (o di negarlo) al vero e proprio giudizio sulla fondatezza della domanda e, pertanto, non richiede l'acquisizione di elementi forniti di elevato o decisivo grado di efficienza probatoria, essendo sufficiente che le indicazioni del ricorrente, sui mezzi di prova dei quali intende avvalersi, siano tali da convincere della esistenza del fumus boni iuris, attraverso presunzioni idonee a far apparire l'Azione verosimilmente non priva di fondamento. (Conf 4399/80, mass n 408273).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)