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Sez. 6, Sentenza n. 7195 del 08/02/2013 Ud. (dep. 13/02/2013) Rv. 254720 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Giudizio di appello - Attribuzione al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica in sentenza - Compatibilità con il principio del giusto processo fissato dall'art. 6 CEDU - Condizioni - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254720-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto rispettato l'art. 6 della CEDU in relazione ad una sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado di condanna per lesioni personali, aveva riqualificato il fatto come tentato omicidio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)