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Sez. 6, Sentenza n. 39368 del 15/06/2017 Cc. (dep. 23/08/2017) Rv. 271194 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Cessione di credito ipotecario in data successiva al provvedimento cautelare - Tutela del terzo cessionario - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271194-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, la tutela del terzo cessionario del credito presuppone la prova della ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, che deve essere fornita con riguardo alla posizione soggettiva sia del cedente che del cessionario. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso di acquisto del credito ipotecario "in blocco" ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la particolare modalità della cessione può rendere concretamente inesigibile la verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti all'originaria garanzia ipotecaria, sicchè la buona fede del cessionario può non essere esclusa dal fatto che la cessione del credito sia successiva alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)