Sez. 2, Sentenza n. 38821 del 01/07/2015 Cc. (dep. 24/09/2015) Rv. 264831 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Terzo cessionario di credito ipotecario - Ammissione allo stato passivo - Anteriorità del credito e buona fede del cessionario - Necessità - Sussistenza.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che tale principio opera indipendentemente dalla natura della cessione, non rilevando che questa sia avvenuta "in blocco" ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)