Sez. 5, Sentenza n. 5096 del 20/03/1997 Ud. (dep. 30/05/1997) Rv. 208151 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Diritto di partecipare anche ai gradi successivi di giudizio - Impugnazione da parte del Pm - Diritto della parte civile di partecipare al giudizio d'impugnazione - Sussistenza - Autonomo atto di impugnazione della parte civile - Necessità - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
Poiché la costituzione di parte civile, secondo l'espressa previsione dell'art. 76 cod.proc. pen., "produce in suoi effetti in ogni stato e grado del processo", questa, una volta ammessa, ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento, ed anche quando non abbia interposto appello, ma si sia affidata all'impugnazione proposta dagli organi del Pm, è legittimata a costituirsi in appello e a vedersi riconoscere il risarcimento del danno in caso di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)