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Sez. 2, Sentenza n. 13915 del 09/12/2015 Cc. (dep. 07/04/2016) Rv. 266386 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992 - Beni intestati ad un familiare - Condotta di attribuzione fittizia del bene - Reato - Configurabilità - Rapporti con l'art. 26, comma secondo, l. n. 159 del 2011 - Indicazione.
Stato
decisa il 2015-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266386-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)